I fringe benefit rappresentano uno dei benefici premiali che molte aziende riconoscono ai propri dipendenti. Si tratta di compensi in natura riconosciuti dal datore di lavoro, con particolari regole di esenzione fiscale e tassazione e possono essere stabiliti ab origine nel contratto di lavoro, oppure possono essere erogati successivamente.
Nel testo del decreto agosto l’esenzione per i fringe benefit viene raddoppiata per l’anno 2020, incrementando il valore di beni e servizi di welfare aziendale esenti da imposte e contributi. Modificando quanto previsto dalla normativa di riferimento all’articolo 51 comma 3 del TUIR, Il Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 ha previsto all’articolo 112, come misura temporanea limitatamente al periodo d’imposta 2020, il raddoppio del limite di esenzione per il welfare aziendale, portando tale soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit da 258,23 euro a 516,46 euro.
La novità introdotta dal decreto agosto, con il raddoppio dell’esenzione fiscale sul welfare aziendale di tutti i beni o servizi ceduti dall’azienda, mira a sostenere il reddito dei dipendenti riconoscendo nel welfare uno strumento a supporto sia della ripresa dell’economia che delle famiglie in difficoltà.
Per l’applicazione dell’esenzione fiscale, l’erogazione di beni, prestazioni, opere o servizi da parte del datore di lavoro, può essere rivolta anche solo ad alcuni dipendenti, senza il vincolo di destinazione a categorie omogenee. Dunque, grazie alla modifica della normativa in questione, i datori di lavoro potranno offrire beni o servizi ottimizzando l’impatto fiscale e contributivo.